Il Decreto Rilancio emanato dal Governo al fine di fronteggiare l’emergenza Covid-19, presentato ufficialmente il 13 maggio 2020, aggiunge due super sconti in aggiunta ai bonus ad oggi già esistenti per le ristrutturazioni degli appartamenti (50% sulle ristrutturazioni edilizie; 50% bonus mobili; 36% bonus verde).
Superbonus del 110%
La novità è contenuta negli articoli 119 e 121 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) che hanno introdotto i nuovi superbonus del 110% per interventi di efficientamento energetico (Ecobonus) e riduzione del rischio sismico (Sisma Bonus), per chi effettuerà lavori tra il 1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2022.

L’Ecobonus 110% nel dettaglio
Ma come ci si può orientare quindi nel variegato quadro dei bonus? Vediamo.
I nuovi, interessanti maxi-incentivi messi a punto dal Governo si inseriscono in un ampio quadro di bonus già attivi (ecobonus, sisma bonus, bonus ristrutturazione, bonus mobili, etc.), utilizzati da oltre 11,7 milioni di abitanti in Italia (9,9 milioni di persone usano le detrazioni sul recupero edilizio e 2,8 milioni sull’ecobonus).
Nel dettaglio, le detrazioni in vigore fino al Decreto Rilancio si potevano riassumere come segue:
- 50% sulle ristrutturazioni edilizie
- bonus mobili al 50%
- bonus verde al 36%
- bonus facciate al 90% per la tinteggiatura, la pulitura o il rifacimento degli involucri edilizi
- sismabonus (dal 50 all’85% a seconda della riduzione del rischio sismico)
- ecobonus (dal 50% al 75%).
I nuovi bonus introdotti dal Decreto Rilancio, contenuti nell’art. 119 (incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici), riguardano la possibilità di detrazione di spese sostenute per migliorare l’efficienza energetica e la qualità strutturale degli edifici.
I nuovi bonus introdotti dal Decreto Rilancio, contenuti nell’art. 119 (incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici), riguardano la possibilità di detrazione di spese sostenute per migliorare l’efficienza energetica e la qualità strutturale degli edifici.

Le detrazioni fiscali del 110% sono applicabili ad interi edifici o a parte di essi ma non a singole unità immobiliari; sarà possibile effettuare interventi sulle parti comuni degli stabili per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati per il riscaldamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione e quelli su edifici unifamiliari per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti per il riscaldamento a pompa di calore.
Quali sono gli interventi che godono delle detrazioni?
Nello specifico, gli interventi che potranno godere della detrazione fiscale potenziata al 110% saranno:
- Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo (tetto massimo di spesa 60mia euro per ogni unità immobiliare)
- Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A (tetto massimo di detraibilità che scende a 40mila euro.)
- Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici (tetto massimo di detraibilità che scende a 40mila euro.)
Gli interventi sono possibili in condominio (1 e 2) o nelle abitazioni unifamiliari (1 e 3).
Per poter usufruire del super bonus è necessario garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche, che va dimostrato con l’Attestato di Prestazione Energetica (Ape), rilasciato da un tecnico abilitato; qualora il miglioramento di due classi non fosse possibile, ne basta una, sempre riconosciuta tramite Ape.
Gli interventi di adeguamento antisismico inoltre danno diritto anche ad una detrazione del 90% sull’acquisto di una polizza assicurativa anticalamità (il sismabonus peraltro è stato potenziato dal punto di vista geografico: si potrà richiedere nelle zone 1, 2 e 3).
Una ulteriore importante novità riguarda la possibilità di cedere il credito all’impresa che esegue i lavori o a terzi (ad esempio una banca), mettendosi così al sicuro dal rischio di non poter godere appieno delle detrazioni fiscali e senza la necessità di anticipare i soldi per i lavori.
La cessione è possibile per tutti i lavori interessati da super eco bonus ed eco bonus, sisma bonus, bonus facciate e bonus ristrutturazione.
L’ecobonus al 110% è sicuramente una misura estremamente accattivante per chi ha intenzione di effettuare lavori di ristrutturazione; diventa fondamentale affidarsi ad un tecnico qualificato che sarà in grado di indicare la scelta migliore per il committente ed effettuare una progettazione che eviterà problematiche in fase esecutiva.
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